La Cassazione: no all’amministratore-società di condominio
L’amministratore condominiale non può essere una società se il regolamento lo vieta, anche soltanto indirettamente. Deve infatti ritenersi valida la disposizione regolamentare la quale preveda che l’amministratore debba necessariamente essere «un libero professionista iscritto al relativo albo e/o associazione, ordine o collegio di appartenenza». Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 24432, depositata lo scorso 30 novembre 2016, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi. Nella specie era stata impugnata la delibera con cui l’assemblea aveva nominato quale amministratore una società in accomandita semplice in presunta violazione del regolamento condominiale che, sul punto, prevedeva che quest’ultimo dovesse necessariamente essere un libero professionista «iscritto al relativo albo e/o associazione, ordine o collegio di appartenenza». L’impugnazione, respinta in primo grado dal Tribunale di Torino, era stata invece accolta in sede di gravame, poiché la Corte di appello aveva riformato la sentenza e condannato il condominio convenuto a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Di qui il ricorso in Cassazione, nel quale il predetto condominio si doleva sostanzialmente del fatto che i giudici di appello avessero ritenuto che il regolamento condominiale potesse validamente derogare a quanto previsto dall’art. 1129 c.c. in merito alla nomina dell’amministratore.
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